PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 60 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

      «1-bis. Non sono eleggibili a sindaco di comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e a presidente della provincia coloro che ricoprono la carica di deputato o di senatore.
      1-ter. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1-bis non hanno effetto se l'interessato cessa dal mandato parlamentare per dimissioni almeno novanta giorni prima della data fissata per la presentazione delle candidature alle cariche ivi indicate».

Art. 2.

      1. Dopo il comma 2 dell'articolo 72 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

      «2-bis. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve altresì presentare una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, comprovante l'insussistenza delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 60 del presente testo unico».

Art. 3.

      1. Dopo il comma 3 dell'articolo 74 del citato testo unico di cui al decreto legislativo

 

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18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

      «3-bis. Ciascun candidato alla carica di presidente della provincia deve altresì presentare una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, comprovante l'insussistenza delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 60 del presente testo unico».